Tra rapporti di forza, assenza di un arbitro imparziale e pretese universalistiche: ecco perché le regole tra Stati raramente coincidono con un’idea condivisa di giustizia
Tempo di guerra e di disordine mondiale. Alta stagione per il diritto internazionale, si direbbe. Eppure, mai come ora la sua legittimità è contestata. E la sua inefficienza comprovata. Al meglio, lo si tira da una parte e dall’altra per legittimare le azioni degli Stati interessati. O viene semplicemente ignorato. Occasione per studiarne peculiarità e paradossi. Con l’intento di chiarirne il senso e i suoi (non) esiti. Per punti.
Primo
Il diritto deriva dal potere. È nella storia, non in dimensione altra. Nello specifico, il diritto internazionale riflette prassi e potere degli Stati. Serve gli interessi, per definizione diversi, spesso confliggenti, di coloro che intendono farne strumento di autolegittimazione e/o condanna dell’avversario. Dunque non è né può essere universale perché appunto tra Nazioni. Disegna una ragnatela sufficientemente vaga e interpretabile, tracciata da giudici che sono cittadini dei rispettivi Paesi, anche se tra essi qualcuno si considera per diritto cittadino del mondo. Ovvero della cosiddetta «comunità internazionale», altra formula magica dalla sfera semantica flessibile. Parte per il tutto. Come se in una partita un giocatore o un gruppo di giocatori si autoproclamasse arbitro, così dando veste normativa al suo punto di vista.
Secondo
Nelle misurate parole di un fine giurista, Natalino Irti, la carenza di terzietà del diritto internazionale è così valutata: «La vana ricerca del terzo, che per la sua istituzionale posizione sia capace di dirimere la controversia fra Stati, suscita dubbi sulla stessa concepibilità del diritto internazionale». In termini secchi, illustrati negli anni Cinquanta da uno studioso specialmente attivo nel campo dei federalisti europei, Andrea Chiti Batelli, siamo di fronte a un «diritto anarchico». Ossimoro.
Terzo
Giusti i propri princìpi, con questo genere di amministrazione della giustizia finiremmo per abolire la storia. Alla sua base è posta l’idea di una umanità buona, pervertita e minacciata da Stati o altri soggetti maligni, senza dei quali saremmo tutti orientati verso pace e giustizia. Meglio, verso pace giusta, legittimata come tale da tribunali preposti ad elargire il relativo bollino. La logica del compromesso, opposto della teorica giustizia e condizione pratica della pace, ne è squalificata. Immorale. Perché ingiusta.
Quarto
Chi difende il diritto internazionale pur ammettendone limiti teorici e pratici ne rimarca il valore simbolico. Proclamare princìpi considerati morali e condannare tendenze immorali sarebbe di per sé buono e giusto. Idea discutibile, a meno di non intestarsi la titolarità del diritto di Dio, neanche fossimo tornati all’ordalia. Il diritto non è simbolico. Non risulta deputato a predicare la morale, ma ad applicare norme accettate dalle comunità interessate. Le quali essendo diverse e spesso in conflitto fra loro possono avere idee irriducibili a unità circa ciò che è o non è morale. L’inversione di senso che confonde prescrizione e descrizione, sicché l’essere coincide col dover essere, appare acrobatica. In ogni caso, se la giustizia si amministra per simboli, non ci fa una gran figura. Viene meno al suo principio operativo.
Quinto
Fra i sacri princìpi internazionalistici spicca il diritto di autodeterminazione dei popoli. Teorizzato e impugnato come bandiera negli stessi anni dal russo bolscevico Lenin e dal presidente americano Wilson, di fervida fede presbiteriana. Di quest’ultimo gli idolatri considerano i Quattordici Punti, che avrebbero dovuto finire tutte le guerre, versione internazionalistica dei Dieci Comandamenti. Scorrerli aiuta a intendere la confusione che le pretese universalistiche dei particolarismi internazionalistici (leggasi: nazionalistici) generano in chi vorrebbe dar loro veste ecumenica. Fuori contesto. Infatti i Punti, che il braccio destro di Wilson, Lansing, opportunamente definì “dinamite” – tesi ahinoi confermata nella Seconda guerra mondiale, che qualcosa deve al profeta di Versailles – si dividono quasi equamente fra proclamazioni universali e vaghe prescrizioni molto specifiche. È il caso dei criteri di evacuazione da parte tedesca di territori francesi, belgi e russi, della rettifica delle frontiere italiane su base più o meno etnica, per tacere dello smembramento dell’Austria-Ungheria.
Sesto e ultimo (ma non finale, questa è una discussione non una sentenza)
Esito forse inconsapevole di questo curvo genere di diritto è la tribunalizzazione della storia. Tema su cui rimandiamo alle sempre avvincenti pagine di Odo Marquard, campione dello scetticismo ermeneutico, del dubbio come metodo e programma di ricerca. Volgere le corti internazionali in verità storiche definitive implica ad esempio l’uso della colpa collettiva come stigma illimitato nel tempo. Come tuttora verificabile nella Germania e nel Giappone contemporaneo, tuttora letti da loro critici o avversari attraverso i criteri di Norimberga e di Tokyo, giudizi dei vincitori sui vinti. Tanto che la Carta della Nazioni Unite preserva le cosiddette «clausole del nemico» che consentono di muovere guerra ai vinti della Seconda guerra mondiale come se fossimo nel 1946. Interessante notare che mentre tedeschi e giapponesi si sono dati da fare, senza successo, per abolire i relativi articoli 53, 77 e 107, gli italiani non ci abbiano nemmeno provato, considerandoli desueti. Roma non locuta, causa non soluta.
