Il caso del gioielliere piemontese che ha ucciso due rapinatori in fuga alla prova del Diritto svizzero. La parola all’avvocata penalista Demetra Giovanettina
È un caso che fa discutere anche gli undicenni ticinesi. Ne abbiamo sentiti alcuni parlarne animatamente, segno tra l’altro di quanto sia facile per i più giovani accedere, tra smartphone e social media, a contenuti non sempre adatti alla loro età . Un caso che ha spaccato l’Italia e continua a dividere l’opinione pubblica. Quello del gioielliere piemontese Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due ladri e ferito un terzo dopo una rapina. Proprio oggi è attesa una decisione sulla richiesta di sospendere la pena che gli è stata inflitta (leggi la scheda in basso).
Da una parte c’è chi lo considera un uomo esasperato da anni di assalti, abbandonato dallo Stato, costretto a difendere la sua famiglia e il suo lavoro. Vittorio Feltri si è spinto fino a dire che «bisogna premiarlo», che «così bisogna fare», perché «in una società civile non si può soccombere ai banditi». Dall’altra c’è chi ricorda che, secondo i giudici, il pericolo era ormai cessato: i rapinatori – non certo innocenti ma, per dirla con De André, anche «vittime di questo mondo» – erano già in fuga quando Roggero li ha rincorsi e freddati. Non siamo nel Far West e non spetta ai cittadini farsi giustizia da soli, insomma. Come spesso accade nei casi che dividono il Paese, la politica si è gettata nella mischia nel tentativo di raccogliere consensi. Lasciando da parte le polemiche, c’è però una domanda che ci interessa particolarmente. La rivolgiamo all’avvocata penalista Demetra Giovanettina.
Se quei fatti fossero avvenuti a Lugano o a Chiasso, anziché in Piemonte, la giustizia svizzera sarebbe arrivata alle stesse conclusioni?
È sempre rischioso fare affermazioni nette quando si parla di determinazione della pena. Nel sistema svizzero, ancora più che in quello italiano, il giudice ha un ampio margine di valutazione. Inoltre, per molti reati, la legge prevede una cornice di pena piuttosto ampia, che consente di adattare la sanzione alle circostanze concrete del caso. Detto questo, del caso Roggero sappiamo che è stato escluso che abbia agito in stato di legittima difesa e che è stato condannato per due omicidi e un tentato omicidio. Gli è tuttavia stata riconosciuta «l’attenuante della provocazione», avendo sparato, secondo i giudici, in preda a uno «stato d’ira» causato dal comportamento delle stesse vittime. Anche in Svizzera le circostanze che hanno preceduto le azioni del gioielliere avrebbero probabilmente avuto un peso importante nella determinazione della sanzione. Tuttavia, considerando che nel nostro ordinamento la pena massima per l’omicidio intenzionale è di vent’anni di carcere, ritengo poco probabile che si sarebbe arrivati a una condanna molto diversa da quella inflitta in Italia, pari a 14 anni e 9 mesi.
Spesso si dice che la legittima difesa finisca dove inizia la vendetta. Come traccia il Diritto svizzero questa linea di demarcazione?
Tecnicamente la legittima difesa finisce quando finisce l’aggressione o la minaccia di un’aggressione. Il Diritto svizzero prevede due categorie per il concetto di legittima difesa. La prima è quella della legittima difesa cosiddetta «esimente» (art. 15 del Codice penale o CP), i cui presupposti sono dati quando una persona reagisce in maniera proporzionata e adeguata alle circostanze a un’aggressione in corso o imminente. In altre parole: fa quanto necessario, nulla di più, per porre fine all’attacco che sta subendo. In questo caso la persona si comporta in modo lecito e non subisce conseguenze penali.
La seconda tipologia?
Si tratta della legittima difesa «discolpante» (art. 16 del CP). Anche in questo caso la persona reagisce a un attacco, ma va un po’ oltre, fa più del necessario per interromperlo. Può trattarsi di una risposta troppo violenta, non proporzionale, di un colpo in più quando l’aggressore è già fuori combattimento. In questi casi si parla di «eccesso di legittima difesa» e l’autore viene condannato per la sua reazione, ma il giudice attenua obbligatoriamente la pena. L’art. 16 cpv. 2 del CP prevede inoltre che, se i limiti vengono oltrepassati per «scusabile eccitazione o sbigottimento», l’autore non agisce in modo colpevole. Quando insomma la reazione è eccessiva, ma si tratta di una reazione scusabile, comprensibile, allora il giudice non si limita ad un’attenuazione, ma prescinde dalla pena.
Tornando al caso Roggero…
Se i rapinatori sono già in fuga, il fatto di inseguirli e attaccarli non può rientrare in nessuna delle forme di legittima difesa appena descritte, proprio perché non è dato il primo requisito, cioè quello di un’aggressione in corso o imminente.
E lo stato emotivo del gioielliere? Se non ricorrono i presupposti della legittima difesa, paura, rabbia e shock possono comunque essere presi in considerazione dalla giustizia svizzera?
Come detto, lo stato di «scusabile eccitazione o sbigottimento» previsto dall’art. 16 cpv. 2 del CP può essere preso in considerazione solo se ci si trova di fronte a un caso di «eccesso di legittima difesa», cioè a una reazione a un’aggressione ancora in corso o imminente. Non era questo il caso di Roggero. Per questo motivo nemmeno un giudice svizzero avrebbe verosimilmente applicato l’art. 16 cpv. 2 del CP. Lo stato emotivo dell’uomo, la sua esasperazione e il comportamento tenuto dai rapinatori avrebbero però potuto essere considerati nella determinazione della pena come circostanze attenuanti. Del resto anche la giustizia italiana ha tenuto conto di questi elementi, riconoscendogli «l’attenuante della provocazione».
Esistono precedenti significativi nella giurisprudenza federale in cui la reazione violenta di una vittima sia stata considerata attenuata o scusabile?
Certamente ci sono stati numerosi casi di reazioni animate da rabbia o desiderio di vendetta avvenute dopo la fine di un’aggressione. In questi casi, come in quello di Roggero, non entra in gioco l’art. 16 del CP, perché manca il presupposto fondamentale della legittima difesa: la reazione a un’aggressione in corso o imminente. Esiste però, ad esempio, una decisione della Corte d’appello di Basilea nella quale l’autore è stato prosciolto dall’accusa di lesioni semplici grazie al riconoscimento di un caso di eccesso di legittima difesa «discolpante» ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 del CP.
Cos’era successo?
Si trattava di un giovane che, colpito all’improvviso con un pugno, aveva reagito sferrandone tre. La sua reazione era andata oltre quanto strettamente necessario per respingere l’attacco, ma il tribunale ha ritenuto che lo shock, il dolore e l’agitazione provocati dall’aggressione fossero all’origine dell’eccesso. Ha inoltre considerato che l’eccesso fosse relativamente contenuto, trattandosi di pugni contro pugni, e che le conseguenze riportate dall’aggressore fossero modeste. In generale, più gravi sono le conseguenze della reazione, più elevato deve essere il grado di eccitazione o sbigottimento per poter giustificare l’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 del CP. Questo stato deve inoltre derivare direttamente dall’aggressione subita e non da altri fattori. Per quanto riguarda invece le reazioni a un’aggressione già conclusa, la giurisprudenza del Tribunale federale è costante: una «risposta» successiva alla fine dell’attacco non può essere qualificata come legittima difesa, nemmeno nella forma dell’«eccesso di legittima difesa». Chi reagisce quando il pericolo è ormai cessato esce infatti dal campo di applicazione degli articoli 15 e 16 del CP.
Per quanto riguarda i risarcimenti a chi «subisce la reazione»?
I congiunti delle vittime possono costituirsi accusatori privati nel procedimento penale e chiedere un risarcimento. Nella commisurazione comunque si terrà conto del comportamento delle vittime, che verosimilmente porterà a una riduzione dell’importo.
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